Regolamento di servizioCapo V

Art. 290

In vigore dal 10 apr 2001
Ai fini della regolare applicazione dei diritti erariali, i militari del Corpo hanno il compito di vigilare: 1) sugli spettacoli e trattenimenti dati al pubblico a pagamento nei teatri ed altri luoghi chiusi, anche per beneficenza o per altri scopi non costituenti lucro diretto per gli organizzatori, con opere, operette, concerti, riviste, coreografie, conferenze, circhi, marionette, varietà - del cui programma non facciano parte proiezioni cinematografiche -, illusionismo e simili, the danzanti, balli pubblici e feste ed accademie di ballo anche all'aperto, lezioni collettive di ballo date in circoli o scuole di danze, esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali; 2) su spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, balli o altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali o circoli privati, in locali di società filodrammatiche o musicali, in sale o giardini di circoli, conservatori, caffè, ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura, ancorchè vi si acceda senza biglietto o con biglietto di invito o con tessere di ogni specie; 3) sui veglioni, ovunque vengano dati; 4) sui giuochi e trattenimenti di ogni genere - come giostre, caroselli, altalene, toboga, otto volanti, montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, tiri al piattello e simili - che vengono tenuti anche all'aperto e per i quali si corrisponde ai proprietari o esercenti un prezzo per parteciparvi; 5) sui concorsi ippici, gli spettacoli sportivi di ogni genere in terra, in acqua e in cielo; i tiri al volo, i circuiti e corse di biciclette, motociclette, automobili, motoscafi ed aeroplani; i giuochi, il pattinaggio, gli esercizi e le gare di qualsiasi natura; 6) sulle corse di cavalli al trotto ed al galoppo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-290

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Art. 290 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo