Regolamento di servizio›Capo IV
Art. 287
In vigore dal 10 apr 2001
Nei casi di cui al precedente articolo, i militari del Corpo si accertano:
che la nota o conto sia rilasciata su scontrini a matrice e figlia, staccati da libretti numerati progressivamente, e tanto sulla matrice quanto sulla figlia sia indicato chiaramente il numero delle persone cui ogni nota o conto si riferisce e l'importo delle somministrazioni;
che la tassa pagata a norma di tariffa risulti dall'applicazione di marche doppie «scambi commerciali», la cui sezione con l'effigie sovrana deve essere posta sulla figlia e l'altra sezione sulla matrice della nota o conto;
che ambedue le sezioni di marca così applicate siano annullate con perforatore o con la scritturazione od impressione ad inchiostro grasso di identica data;
che, ove non si faccia uso delle ridette marche, i riscontrini siano muniti del bollo a punzone per l'ammontare corrispondente alla tassa dovuta;
che le matrici delle note e dei conti siano conservate dall'esercente per tre anni, per essere esibite ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
che nei ristoranti e nelle trattorie, anche se abbonati, sia esposto al pubblico l'estratto della tariffa di tassa stabilita dalla legge, per la categoria cui l'esercizio appartiene.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-287