Regolamento di servizio
Art. 295
In vigore dal 10 apr 2001
Per la regolare applicazione del diritto erariale sull'introito lordo totale degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, e pure se a scopi di beneficenza o altri speciali non costituenti lucro diretto per gli organizzatori, i militari del Corpo devono vigilare:
a) che i prezzi richiesti per assistere allo spettacolo siano indicati negli avvisi, manifesti e tabelle separatamente dall'importo del diritto erariale che sui prezzi stessi è dovuto;
b) che per l'ammissione nel locale gli spettatori vengano sempre muniti del biglietto, e tale biglietto non sia distinto uno per l'ingresso e uno per l'occupazione del posto a sedere, ma sia unico e con unico prezzo, valido per l'ingresso e per il posto;
c) che i biglietti siano staccati da blocchi a madre e figlia, progressivamente numerati sulla madre e su ciascuna sezione della figlia, per giornata di rappresentazione o per periodi di rappresentazioni, in serie distinte di diverso formato o colore, per le categorie di posti di cui il locale dspone;
d) che non si usino, in frode al diritto erariale, blocchi di serie e numerazione ripetuta.
e) che, all'ingresso dello spettatore nella sala di spettacolo, siano staccate le due sezioni di cui è costituita la figlia del biglietto, congegnandone una allo spettatore medesimo, il quale è tenuto a conservarla per tutto il tempo in cui si trattiene nella sala, ed immettendo l'altra in apposita cassetta chiusa a chiave dall'impresario od esercente della sala;
f) che, conseguentemente a tale norma non si faccia uso della stessa figlia del biglietto nè si utilizzino le sezioni staccate di essa per l'ingresso di altri spettatori;
g) che sia tenuto esposto nell'entrata del locale un cartello a grandi caratteri, con cui si renda noto agli spettatori il predetto obbligo di conservare la sezione del biglietto;
h) che fuori dei casi consentiti di libero accesso per servizio o con tessere nominative permanenti gratuite, gli spettatori ammessi a godere lo spettacolo senza corrispondere il prezzo del posto, siano muniti di appositi biglietti, i quali portino impressa l'indicazione di gratuiti, siano come gli altri ordinari a pagamento - divisi in parti e sezioni, nonché distinti con numerazione e serie, ma di diverso formato o colore, e computati sempre per l'applicazione del diritto erariale in ragione del posto pel quale vengono rilasciati;
i) che i biglietti a prezzi ridotti, eventualmente stabiliti dall'impresario per determinate categorie di persone e sui quali il diritto erariale è commisurato al loro costo effettivo, non vengano rilasciati a persone diverse da quelle cui sono destinati nè venduti in sostituzione degli ordinari biglietti a pagamento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-295