Regolamento di servizioCapo V

Art. 292

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo devono assicurarsi che dagli impresari degli spettacoli e trattenimenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente sia tenuto un registro a matrice e figlia, vidimato e numerato dall'autorità di pubblica sicurezza, per la compilazione del bordereau; sia esattamente compilato per ogni spettacolo o trattenimento il bordereau dei proventi di ogni genere soggetti a tassa con l'indicazione delle aliquote e dell'ammontare della tassa dovuta; siano per un anno conservate e tenute a disposizione per ogni eventuale controllo le matrici dei bordereaux medesimi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-292

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Art. 292 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo