Regolamento di servizio
Art. 297
In vigore dal 10 apr 2001
Per il migliore indirizzo della vigilanza sulle corse al trotto ed al galoppo, i comandi di circolo, di compagnia e di nucleo avranno cura di prendere opportuni accordi con gli uffici del registro, cui è demandata la riscossione del relativo diritto erariale, col sistema del bordereau, sui biglietti e riscontri venduti.
Per la vigilanza su tutti gli altri spettacoli di qualsiasi genere, i comandi stessi si terranno in continuo contatto con i locali agenti della Società italiana degli autori.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-297