Regolamento di servizio

Art. 297

In vigore dal 10 apr 2001
Per il migliore indirizzo della vigilanza sulle corse al trotto ed al galoppo, i comandi di circolo, di compagnia e di nucleo avranno cura di prendere opportuni accordi con gli uffici del registro, cui è demandata la riscossione del relativo diritto erariale, col sistema del bordereau, sui biglietti e riscontri venduti. Per la vigilanza su tutti gli altri spettacoli di qualsiasi genere, i comandi stessi si terranno in continuo contatto con i locali agenti della Società italiana degli autori.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-297

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Art. 297 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo