Regolamento di servizio

Art. 300

In vigore dal 10 apr 2001
Nel caso di spettacoli pei quali il pagamento dei diritti eriariali risulti stabilito a forfait invece che col sistema del bordereau, è compito dei militari del Corpo di assicurarsi della regolarità della concessione e di segnalare subito all'intendenza di finanza, per i provvedimenti da adottare, i forfaits che non siano stati preventivamente approvati dall'autorità finanziaria. In rapporto alla concessione medesima devono, inoltre, i militari, sia di propria iniziativa sia su richiesta delle autorità interessate, accertare e riferire tutti gli elementi, che possano giovare a un più preciso calcolo dei proventi sui quali i diritti erariali sono stati in somma fissa applicati, o possano dar ragione di una proposta per l'eventuale revoca della concessione stessa.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-300

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Art. 300 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo