Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 301
In vigore dal 10 apr 2001
La Guardia di finanza esercita speciale vigilanza su la fabbricazione, l'importazione, la circolazione, la vendita e l'uso delle carte da giuoco, con facoltà di accedere, in qualunque tempo, nei locali delle fabbriche e nei relativi uffici, magazzini e depositi, nonché nei locali, esercizi e depositi degli importatori e rivenditori, per ispezionarne i registri e per procedere alle opportune verifiche di controllo, sia di propria iniziativa sia a richiesta dell'intendenza di finanza.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-301