Regolamento di servizio›Capo VII
Art. 305
In vigore dal 10 apr 2001
In materia di tasse sulle concessioni governative la Guardia di finanza cura, particolarmente, di vigilare:
1° che il porto di armi non proibite, anche per uso di caccia; l'esercizio della caccia vagante e della caccia fissa; la fabbricazione, lo smercio od esposizione in vendita delle armi in genere escluse quelle da guerra, nonché l'importazione delle dette armi e la vendita ambulante di strumenti da punta o da taglio, siano legittimati dal possesso di regolare licenza della competente autorità;
2° che la licenza annuale permanente per la caccia e l'uccellagione nelle riserve di caccia, rilasciata dal proprietario delle medesime a terzi, sia munita delle marche di tassa, applicate dall'ufficio del registro prima che sulla licenza stessa venga apposta la firma;
3° che gli esercenti dei teatri siano muniti del prescritto permesso di apertura, per il corso di rappresentazioni o di altri trattenimenti che vengano effettuati;
4° che per le accademie, gli spettacoli, le corse di cavalli, le audizioni, le radioaudizioni ed altri simili trattenimenti, dati in luoghi pubblici diversi dai teatri, compresi i cinematografi, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso, sia stata ottenuta la licenza della autorità di pubblica sicurezza, cui sola compete il riconoscimento delle manifestazioni sportive che non abbiano carattere di pubblico spettacolo o di trattenimenti per la dispensa dalla licenza medesima;
5° che per l'apertura di circoli o scuole da ballo sia stata ottenuta la licenza dell'autorità sopra indicata e la licenza stessa non sia scaduta del periodo di validità;
6° che per i pubblici trattenimenti dati, anche temporaneamente, per mestiere; per le esposizioni alla pubblica vista di rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità; nonché per le audizioni all'aperto, sia stata ottenuta la licenza della P. S.;
7° che per i balli, i the danzanti, le accademie di ballo e altri analoghi trattenimenti di qualunque genere, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso, anche se dati a scopo di beneficenza, negli alberghi, locande, pensioni, caffè, ristoranti, trattorie, bars, osterie, e simili pubblici esercizi, sia stata ottenuta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per il periodo di tempo in cui i trattenimenti stessi vengono effettuati;
8° che per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche sia stato ottenuto il nulla osta governativo;
9° che per la vendita al minuto di bevande ultraalcooliche, le quali abbiano, cioè, un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, sia stata ottenuta la speciale autorizzazione prefettizia;
10° che per gli alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè altri stabilimenti ed esercizi in cui si vendano al minuto si consumino vino, birra, liquori od altre bevande alcooliche, gli esercenti interessati abbiano pagato all'ufficio del registro la tassa annua di concessione governativa dovuta all'erario, indipendentemente da quella che spetti al Comune;
11° che per l'esercizio di affittacamere o appartamenti mobiliati o, per altra somministrazione di alloggio con mercede sia stata ottenuta la dichiarazione relativa con le marche di tassa dovuta;
12° che l'esercizio di agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno, nonché di altre agenzie pubbliche ed uffici pubblici di affari, sia legittimato dal possesso rispettivamente della licenza o dichiarazione prescritta;
13° che chi va in giro con un campionario di armi sia munito di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza;
14° che l'apertura di pubblici esercizi nelle stazioni climatiche e balneari nel periodo della stagione sia legittimata dal possesso della licenza temporanea rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza;
15° che per l'esercizio delle arti tipografica, litografica, fotografica o altra di riproduzione meccanica di caratteri, figure e disegni, sia stata ottenuta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza;
16° che per l'affissione o distribuzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di stampati o manoscritti sia stata ottenuta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza;
17° che il libro giornale, il libro degli inventari e i copia-lettere tenuti dai commercianti siano stato sottoposti alla vidimazione dell'autorità giudiziaria, avvertendo che la vidimazione va ripetuta annualmente meno per i copia-lettere;
18° che chiunque eserciti l'industria od il commercio di oggetti preziosi sia munito a tale effetto di regolare patente dell'autorità di pubblica sicurezza;
19° che gli esercenti la macinazione dei cereali e gli esercenti la panificazione siano all'uopo muniti della prescritta licenza della Regia prefettura.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-305