Regolamento di servizio

Art. 298

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo sono in obbligo di prestare assidua e volenterosa assistenza e collaborazione ai rappresentanti della Società italiana degli autori, nel comune dovere ed interesse di tutelare efficacemente l'applicazione dei diritti erariali. Quando i militari operino di propria iniziativa, possono sollecitare l'intervento dei rappresentanti anzidetti, sempre che lo ritengano necessario o giovevole alla maggiore oculatezza dei controlli da eseguire o al migliore accertamento delle infrazioni riscontrate. Ove i ripetuti rappresentanti, facendosi riconoscere a mezzo dell'apposita tessera di cui sono muniti, abbiano a richiedere di accertare contravvenzioni da essi rilevate, i militari del Corpo debbono aderire alla richiesta e compilare regolari verbali per la denuncia delle irregolarità constatate.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-298

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Art. 298 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo