Regolamento di servizio
Art. 298
In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo sono in obbligo di prestare assidua e volenterosa assistenza e collaborazione ai rappresentanti della Società italiana degli autori, nel comune dovere ed interesse di tutelare efficacemente l'applicazione dei diritti erariali.
Quando i militari operino di propria iniziativa, possono sollecitare l'intervento dei rappresentanti anzidetti, sempre che lo ritengano necessario o giovevole alla maggiore oculatezza dei controlli da eseguire o al migliore accertamento delle infrazioni riscontrate.
Ove i ripetuti rappresentanti, facendosi riconoscere a mezzo dell'apposita tessera di cui sono muniti, abbiano a richiedere di accertare contravvenzioni da essi rilevate, i militari del Corpo debbono aderire alla richiesta e compilare regolari verbali per la denuncia delle irregolarità constatate.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-298