Regolamento di servizio

Art. 296

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo hanno sempre facoltà di assistere alla compilazione del bordereau e di eseguire ogni controllo tanto sui biglietti venduti, come sui tagliandi di biglietti immessi nella cassetta e sui blocchi interi dei biglietti di cui l'impresario od esercente sia provvisto per i bisogni del locale. Si assicurano perciò che il bordereau sia compilato e firmato dall'impresario od esercente, per ogni giorno di spettacolo, alla fine dello spettacolo ed alla chiusura del locale, su registro conforme a quello indicato nel precedente , per verificarne l'esattezza, confrontano i dati esposti nel bordereau con le matrici dei blocchi di biglietti adoperati ed osservano che non vi siano salti ingiustificati nella numerazione progressiva dei biglietti medesimi; controllano che i biglietti venduti nella giornata siano tutti compresi nel bordereau della giornata stessa, escluso ogni computo nel bordereau successivo: e si accertano che le matrici dei bordereaux siano conservate dagli esercenti o conduttori per il periodo di un anno, per essere esibite a ogni richiesta di verifica o controllo degli organi di vigilanza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-296

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Art. 296 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo