Regolamento di servizio›Capo V
Art. 294
In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo devono pure vigilare che i biglietti gratuiti d'invito ai teatri siano di colore e di formato diverso da quelli a pagamento, portino impresso la indicazione che si tratta di biglietti gratuiti, e non se ne faccia vendita.
Per tutti gli spettacoli e trattenimenti di che l', i militari sorvegliano che non si faccia doppio uso di biglietti e non si adoperino bollettari della stessa serie a numerazione ripetuta, controllando a tale uopo anche l'ingrosso delle persone e i biglietti e riscontri di cui esse sono munite o sono stati loro al momento dell'ingresso ritirati.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-294