Regolamento di servizioCapo VI

Art. 303

In vigore dal 10 apr 2001
Nelle verifiche presso i fabbricanti ed importatori, i militari del Corpo debbono riscontrare rigorosamente i dati risultanti dal registro di carico e scarico ed apporre sul registro stesso il proprio visto, accertando e denunziando qualsiasi differenza o irregolarità che avessero a rilevare. Debbono pure assicurarsi che i fabbricanti non distacchino dai fogli, salvo autorizzazione dell'intendenza di finanza, le altre carte che compongono il giuoco, senza avere un numero di carte bollate eguale a quello dei giuochi che se ne possono formare; e che comunque non riuniscano in mazzi le carte distaccate prima che in ciascun mazzo venga inclusa la carta munita del bollo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-303

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Art. 303 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo