Regolamento di servizio›Capo IX
Art. 307
In vigore dal 10 apr 2001
I militari della Regia guardia di finanza debbono vigilare che non circolino sulle aree pubbliche motoleggere, pattini a motore e autoveicoli di ogni specie, pei quali non sia stato a norma di legge assolto l'obbligo della tassa di circolazione e - per le motoleggere e gli autoveicoli - del contributo di miglioramento stradale, nè navighino in acque pubbliche motoscafi pei quali non sia stata parimenti pagata la tassa anzidetta.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-307