Regolamento di servizio›Capo IX
Art. 308
In vigore dal 10 apr 2001
Nell'esercizio della vigilanza di cui al precedente articolo, i militari del Corpo si devono assicurare:
a) per le motoleggere e i pattini a motore:
che i piccoli motocicli, i velocipedi con motore ausiliario, e i pattini a motore con conducente in piedi, i quali tutti siano muniti di motore a scoppio della cilindrata complessiva non superiore a 175 CC. o di motore di altro tipo di potenza non superiore a tre cavalli, siano nella circolazione coperti dalla quietanza della relativa tassa, che gli interessati sono tenuti ad esibire ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza, insieme con l'autorizzazione alla circolazione rilasciata dal circolo ferroviario d'ispezione;
b) per gli autoveicoli:
che i motocicli muniti di motore a scoppio della cilindrata complessiva superiore a 175 CC. o di motore di altro tipo di potenza superiore a tre cavalli, le motocarrozzette per trasporto di persone ad uso privato o da piazza; le vetture automobili adibite al trasporto di persone: ad uso privato, per noleggio di rimessa, per servizio di piazza, autobus - con o senza pneumatici - per servizio di linee regolari debitamente autorizzate sempre però che non disimpegnino anche il servizio postale; e gli autocarri - con o senza pneumatici - adibiti esclusivamente al trasporto di cose: nessuno circoli in aree pubbliche senza che sia munito:
1° dello speciale disco colorato, che costituisce il segno esteriore dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione e - quando per legge sia dovuto - del contributo di miglioramento stradale, reca gli estremi di individuazione dell'autoveicolo e quelli del pagamento effettuato e deve essere applicato in modo ben visibile sulla parte anteriore dell'autoveicolo entro apposita custodia;
2° della licenza di circolazione, che deve essere sempre tenuta dal conducente a disposizione degli agenti incaricati della sorveglianza e in cui il pagamento della tassa e del contributo deve risultare da apposita annotazione, eseguita dall'ufficio di riscossione e costituente agli effetti della ci-colazione la sola prova del pagamento effettuato;
c) per gli autoscafi:
che gli autoscafi ad uso privato per trasporto di persone e quelli destinati a servizio pubblico autorizzato e a trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini ed al servizio di posteggio in banchina, i quali stazionino o navighino in acque pubbliche, siano parimenti muniti dello speciale disco colorato e della licenza di circolazione, valendo nel caso le stesse norme indicate per gli autoveicoli, per contrassegno e prova della tassa pagata.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-308