Regolamento di servizioCapo IX

Art. 310

In vigore dal 10 apr 2001
Per gli autoveicoli in circolazione di prova i militari del Corpo devono accertare: che portino la speciale targa di forma triangolare, con il numero d'ordine della targa e il contrassegno della Provincia, tenendo presente che la targa stessa può essere trasportata da un autoveicolo ad un altro, ma ciascuno deve essere munito, in luogo della licenza di circolazione, del certificato di concessione rilasciato dalla Regia prefettura; che l'autoveicolo non sia usato per fini diversi dalla prova. Analoga vigilanza i militari del Corpo devono esercitare sulla navigazione di prova degli autoscafi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-310

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