Regolamento di servizio›Capo IX
Art. 309
In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo devono pure assicurarsi, nei riguardi degli autoveicoli e autoscafi:
che gli estremi di individuazione indicati nel disco colorato corrispondano con quelli indicati nella licenza di circolazione e non avvenga che il disco rilasciato per un veicolo sia abusivamente applicato ad un altro;
che del veicolo non si faccia uso diverso da quello indicato nella licenza di circolazione e per il quale siano dovute tasse maggiori, senza che siano state pagate le differenze di tassa relative al nuovo uso;
che nel caso di trasporto di persone, con autocarri assoggettati a tassa ridotta per l'esclusivo trasporto di cose, l'eccezionale impiego sia legittimato dallo speciale permesso che l'intendente di finanza ha facoltà di rilasciare fino a una durata di cinque giorni;
che non si eserciti con autoveicoli una linea automobilistica senza la dovuta concessione o autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici;
che il veicolo esentato da tassa, perché destinato al trasporto degli effetti postali, non esegua corse fuori della linea senza autorizzazione;
che il veicolo adibito al servizio pubblico di piazza o su linea regolarmente concessa o autorizzata porti la speciale targa con la dicitura «servizio pubblico».
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-309