Art. 309
Regolamento di servizioCapo IX

Art. 309

365 / 394
In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo devono pure assicurarsi, nei riguardi degli autoveicoli e autoscafi: che gli estremi di individuazione indicati nel disco colorato corrispondano con quelli indicati nella licenza di circolazione e non avvenga che il disco rilasciato per un veicolo sia abusivamente applicato ad un altro; che del veicolo non si faccia uso diverso da quello indicato nella licenza di circolazione e per il quale siano dovute tasse maggiori, senza che siano state pagate le differenze di tassa relative al nuovo uso; che nel caso di trasporto di persone, con autocarri assoggettati a tassa ridotta per l'esclusivo trasporto di cose, l'eccezionale impiego sia legittimato dallo speciale permesso che l'intendente di finanza ha facoltà di rilasciare fino a una durata di cinque giorni; che non si eserciti con autoveicoli una linea automobilistica senza la dovuta concessione o autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici; che il veicolo esentato da tassa, perché destinato al trasporto degli effetti postali, non esegua corse fuori della linea senza autorizzazione; che il veicolo adibito al servizio pubblico di piazza o su linea regolarmente concessa o autorizzata porti la speciale targa con la dicitura «servizio pubblico».

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-309