Regolamento di servizio›Titolo VII
Art. 314
In vigore dal 10 apr 2001
Per la raccolta, la verifica ed il controllo di elementi, dati e circostanze di fatto destinati a formare oggetto di utile apprezzamento nei riguardi dell'applicazione delle imposte dirette, gli uffici distrettuali delle imposte medesime possono rivolgersi direttamente:
a) ai nuclei di polizia tributaria investigativa, per le informazioni da assumersi nei comuni sede dei nuclei, ed anche fuori dei comuni stessi ove si tratti di informazioni che rivestano particolare importanza;
b) alle brigate volanti fuori della sede dei nuclei, negli altri casi, sempre che gli elementi da raccogliere non presentino detto carattere di importanza e l'incarico rientri nelle più limitate facoltà ed attribuzioni di tali reparti.
Gli uffici distrettuali dovranno però limitare le richieste allo stretto necessario ed ai casi in cui i dati o le notizie non possano essere assunti direttamente dagli uffici stessi coi mezzi ordinari di cui dispongono, escludendosi comunque da parte dei nuclei e delle volanti ogni apprezzamento valutativo di redditi o patrimoni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-314