Regolamento di servizioTitolo VIII

Art. 317

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo debbono inoltre vigilare: 1°) che i titolari delle società farmaceutiche ed i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici, autorizzati all'importazione e vendita della saccarina, siano muniti del prescritto registro di carico e scarico vidimato dalla Intendenza di finanza della provincia o dal capo della dogana più vicina, o dal più vicino comando di circolo della guardia di finanza; 2°) che dal registro si rilevi esattamente il movimento di entrata e di uscita della saccarina, e la quantità esistente nell'esercizio corrisponda con le risultanze del registro stesso e coi documenti di carico, costituiti dalle bollette di sdoganamento, e quelli di scarico, costituiti dalle richieste dei farmacisti; 3°) che i titolari delle farmacie siano in possesso delle bollette di sdoganamento e delle fatture di vendita rispettivamente per la saccarina introdotta dall'estero e per quella acquistata presso le società farmaceutiche e i negozianti all'ingrosso, e delle ricette mediche per la saccarina venduta ad uso di medicinale; 4°) che il possesso della saccarina importata per uso scientifico degli istituti o laboratori governativi, provinciali, municipali, che sono esonerati dall'obbligo del registro di carico e scarico, sia legittimato dalla bolletta di sdoganamento. Nel caso di che al precedente n. 3 i militari del Corpo devono annullare le bollette e fatture che risultino completamente esaurite ed indicare sulle altre le quantità che, in base alle ricette, risultino smerciate, per limitarne la validità alla saccarina riscontrata ancora esistente in farmacia.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-317

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Art. 317 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo