Regolamento di servizio›Titolo IX›Capo I
Art. 320
In vigore dal 10 apr 2001
Il personale del Corpo deve anche impedire che si facciano ricognizioni di costruzioni, impianti o stabilimenti destinati a servizi militari, senza il permesso delle competenti autorità.
Quello che presta servizio lungo il lido del mare, deve inoltre vigilare che non siano fatti rilievi sulle coste e scandagli nelle acque territoriali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-320