Regolamento di servizioCapo II

Art. 324

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo curano anche la ricerca e il sequestro, a norma dell' della legge di pubblica sicurezza, di armi, munizioni, bombe o materie esplodenti non denunziate o non consegnate all'autorità di pubblica sicurezza o comunque abusivamente detenute o conservate. Compatibilmente, poi, coi servizi di proprio istituto, esercitano speciale vigilanza anche sul porto d'armi, ed incontrando individui che fuori della loro abitazione o delle appartenenze di essa vadano muniti: a) senza licenza, di armi lunghe da fuoco, di rivoltelle o pistole di qualsiasi misura, di bastoni animati la cui lama non abbia lunghezza inferiore a 65 centimetri, e di armi da sparo ad aria compressa siano lunghe che corte; b) senza giustificato motivo, di strumenti da punta o da taglio che pur avendo una specifica e diversa destinazione possono occasionalmente servire all'offesa; c) contro il divieto della legge, di altre armi, mazze ferrate o bastoni ferrati o muniti di puntale acuminato, sfollagente o noccoliere: intimano loro la contravvenzione e sono autorizzati ad arrestarli. I militari del Corpo intimano inoltre la contravvenzione a coloro che, pur essendo provveduti della licenza di porto d'armi da sparo, affidino o permettano di impadronirsi di tali armi a persona di età minore di 14 anni o che non sappia o non possa maneggiarla con discernimento, ed a coloro che anche muniti di licenza portino armi nelle riunioni pubbliche o portino un fucile carico ove siavi concorso di gente, avvertendo che nel ridetto caso di riunioni pubbliche i trasgressori sono pure soggetti all'arresto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-324

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Art. 324 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo