Regolamento di servizioCapo II

Art. 321

In vigore dal 10 apr 2001
I militari della Regia guardia di finanza provvedono alla vigilanza politica al confine, da soli o in concorso di altre forze di polizia, secondo le prescrizioni della competente autorità; partecipano ai servizi d'ordine e sicurezza pubblica, in quanto ne siano richiesti dai competenti organi interessati; e intervengono per impedire,- accertare e denunziare, nel caso di flagranza, i reati previsti dal Codice penale, dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi penali generali, in sostituzione o in aiuto della polizia giudiziaria ordinaria. Ferme le disposizioni del Regolamento organico sulla partecipazione dei militari del Corpo ai servizi d'ordine pubblico nell'ambito dei presidi militari, in ogni altra circostanza la richiesta d'intervento dei militari medesimi nei servizi d'ordine e sicurezza pubblica deve essere fatta per iscritto ai comandanti di legione o di circolo, ma nei casi di urgenza può essere fatta verbalmente anche ai comandanti di compagnia, tenenza, sezione o brigata, salvo a confermarla in seguito per iscritto. Secondo le necessità rappresentate nella richiesta, intervengono al servizio i militari disponibili e quelli che comunque possono essere resi disponibili. Nel caso in cui sia assolutamente impossibile di assecondare la richiesta, se ne informa subito l'autorità richiedente ed il comando immediatamente superiore.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-321

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