Regolamento di servizioCapo III

Art. 325

In vigore dal 10 apr 2001
Quando ne siano richiesti dalle competenti autorità, i militari della Regia guardia di finanza, compatibilmente con i servizi di loro istituto, concorrono alla sorveglianza tendente a far rispettare le disposizioni di polizia marittima. Essi intervengono anche quali agenti della forza pubblica, in mancanza di reali carabinieri o di altri agenti di pubblica sicurezza, per eseguire gli arresti o gli altri provvedimenti ordinati dai capitani ed ufficiali di porto nell'esercizio delle prerogative di polizia giudiziara loro conferite dal Codice per la marina mercantile. In mancanza di autorità marittime o di pubblica sicurezza, i militari del Corpo vigilano, anche senza esserne espressamente richiesti, perché siano osservate, nei porti, nelle rade, sulle spiaggie e nei canali le disposizioni d'ordine e di sicurezza emanate dalla competente autorità, ed esercitano nel caso anche gli incombenti di polizia giudiziaria per la repressione dei reati comuni, curando la particolare osservanza degli del Codice per la marina mercantile. --------------- Codice marina mercantile: . Nel caso di disordini sopra navi estere ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade o nei canali, l'ufficio di pubblica sicurezza o di porto, appena ne avrà notizia, interverrà per impedire ulteriori disordini, avvertendone immediatamente l'agente consolare della Nazione. . È vietato ai capitani ed ai padroni di qualunque bandiera, ed ai proprietari dei galleggianti di dare asilo o nascondere a bordo delinquenti nazionali od esteri, e disertori dell'armata di terra e di mare. . È parimenti vietato di dare alloggio sulle navi ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade, nei fossi o canali dello Stato, tanto in armamento, che in disarmo, a persone estranee all'equipaggio, anche col titolo di guardiani, senza il permesso dell'autorità marittima. La medesima potrà obbligare i capitani e i padroni a licenziare i guardiani che avessero subito qualche condanna per furto, truffa, falso o vagabondaggio o che per la cattiva condotta fossero noti all'autorità di pubblica sicurezza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-325

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Art. 325 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo