Regolamento di servizioCapo II

Art. 323

In vigore dal 10 apr 2001
Oltre all'obbligo di arrestare i disertori militari, il personale del Corpo ha anche quello di arrestare, senza attendere speciali richieste, i fuggitivi dalle carceri, i latitanti colpiti da mandati di cattura e gli individui colti in flagrante perpetrazione di delitto punibile con la detenzione di durata superiore nel massimo a tre mesi o una pena più grave. Parimenti i militari del Corpo debbono aderire alle richieste di intervento che possano essere loro rivolte dai messi ed agenti incaricati della esecuzione di atti od ordini dell'autorità giudiziaria, quando a questi occorre il sussidio della forza pubblica per eseguire il loro mandato e non sianvi sul posto reparti dell'arma dei carabinieri od altri agenti di pubblica sicurezza. I militari del Corpo sono inoltre tenuti a prestar soccorso agli altri agenti della forza pubblica, che siano aggrediti o minacciati, o che trovino impedimenti nell'esercizio dei loro doveri, per resistenza o per insufficienza di numero. Essi però hanno diritto di piena reciprocità, per l'assistenza eventuale delle autorità e degli altri agenti della forza pubblica.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-323

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