Regolamento di servizio›Titolo VIII
Art. 316
In vigore dal 10 apr 2001
Rispetto alla sorveglianza per l'introduzione e vendita nel Regno della saccarina e dei prodotti saccarinati, è compito dei militari della Regia guardia di finanza di vigilare:
a) che non se ne faccia l'introduzione e la vendita nel Regno se non per uso farmaceutico e soltanto: dalle società farmaceutiche e dai negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici, allo scopo di provvederne i farmacisti; dai farmacisti per la preparazione di medicinali; o, previa autorizzazione del ministero delle finanze, per uso scientifico per conto di istituti o laboratori governativi, provinciali e municipali;
b) che nel trasporto, sino al locale di destinazione, i colli siano accompagnati dalla relativa bolletta ed assicurati col bollo a piombo della dogana di sdaziamento; e nel trasporto dagli esercizi delle società farmaceutiche, dai negozianti all'ingrosso dei prodotti farmaceutici alle farmacie, la saccarina sia accompagnata dalla fattura di vendita che tiene luogo di documento di legittimazione;
c) che non se ne fabbrichi, detenga o metta in vendita abusivamente, e non ne sia fatto uso dai fabbricanti di acque gassose, di liquori, di dolci e dai produttori e negozianti di vini per la preparazione e manipolazione dei loro prodotti.
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Il bollo a piombo deve rimanere intatto fino a quando l'introduzione della saccarina o dei prodotti saccarinati nel locale o istituto o laboratorio di destinazione non sia stata accertata dalla autorità finanziaria (dogane, magazzini di deposito e uffici di vendita dei generi di privativa, comandi di circolo, di compagnia, di tenenza, di sezione o di brigata) ed in mancanza di essa dall'autorità municipale.
I funzonari intervenuti devono attestare sulla bolletta di accompagnamento l'arrivo e l'introduzione della saccarina, autenticando le proprie firme col bollo di ufficio.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
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