Regolamento di servizio›Titolo IX›Capo I
Art. 319
In vigore dal 10 apr 2001
Il personale della Regia guardia di finanza dislocato lungo la frontiera, oltre a concorrere al servizio di polizia militare secondo è specificato dal regolamento organico del Corpo, vigila per impedire gli sconfinamenti dei militari di truppa delle forze armate dello Stato, operando il fermo dei militari medesimi che abbiano a sorprendere nel momento di varcare la frontiera e traducendoli in brigata se appartengono al Corpo o alla più vicina stazione di carabinieri se appartengono ad altre forze armate.
Allo stesso modo si regola per i tentativi di diserzione di militari per la via di mare.
Di ciascun fermo deve essere subito riferito al competente comando militare.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-319