Regolamento di servizioCapo VI

Art. 302

In vigore dal 10 apr 2001
Ai fini della vigilanza di cui al precedente articolo, i militari del Corpo si accertano: che fabbricanti e importatori siano muniti di un attestato dell'intendenza di finanza per l'esercizio di tale loro attività; che essi tengano inoltre il prescritto registro di carico e scarico, previamente vidimato dal ricevitore del registro e dal quale deve risultare il giornaliero movimento di produzione, importazione, bollazione e vendita dei mazzi di carte; che la vendita delle carte da giuoco sia fatta esclusivamente dai fabbicanti e importatori autorizzati, dai loro rappresentanti o depositari, dai rivenditori di generi di privativa, o da altri esercizi, muniti di speciale licenza dell'intendenza di finanza; che non circolino nello Stato carte da giuoco di fabbracazione estera, tanto in mazzi che in fogli interi non bollati, senza che siano accompagnati con bolletta doganale di cauzione ad un ufficio del bollo per la bollatura; che non si detengano fuori dei locali destinati alla fabbricazione e non circolino nello Stato mazzi di carte da giuoco recanti stampigliata l'indicazione di «Carte per l'estero», senza che siano accompagnate da bolletta di legittimazione ancora valida, rilasciata da un ufficio del registro, per l'invio a una dogana di confine; che non si detengano, non si vendano e non si usino nello Stato, mazzi di carte da giuoco non bollate, ancorchè vi siano state levate una o più carte, o nei quali sia stata introdotta la carta bollata di un mazzo già usato, o sia stato applicato il bollo di una carta usata sopra la carta nuova.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-302

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Art. 302 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo