Regolamento di servizio

Art. 281

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo debbono pure riscontrare: che le fatture spedite ed i relativi dupli, come pure le fatture od equivalenti documenti bollati ricevuti dagli industriali, commercianti ed esercenti acquirenti, siano progressivamente numerati; che sia osservato l'obbligo di conservare per cinque anni le fatture, note, conti, quietanze ed equivalenti documenti, nonché le relative copie o doppi concernenti scambi soggetti a tassa, e parimenti: i libri di prima nota, copia lettere e copia fatture; libri delle merci « in conto deposito », « in sospeso » e « in lavorazione »; le bollette di importazione e le fatture provenienti dall'estero relative a merci che hanno assolto la tassa di scambio all'atto della importazione; i documenti relativi alle merci esportate; le ricevute di versamento e di consegna dei postagiro, le matrici dei postagiro ed i certificati di allibramento relativi a scambi per i quali il pagamento della tassa è stato effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali; le bollette e ricevute relative al pagamento della tassa di scambio sul bestiame e sui vini, mosti ed uve da vino effettuato all'atto del pagamento dei diritti di macellazione o dell'imposta di consumo; le convenzioni di abbonamento relative al pagamento della tassa di scambio - scritture tutte che le persone ed enti tenuti all'applicazione di detta tassa devono esibire ad ogni richiesta dei competenti organi di vigilanza insieme col libro giornale, ove di questo siano forniti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-281

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Art. 281 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo