Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 227
305 / 394In vigore dal 10 apr 2001
Ai fini della tassa sugli oli minerali, la guardia di finanza vigila che non si estraggano oli minerali di resina o di catrame da materie prime di origine estera o nazionale, nè si trasformino o rettifichino oli minerali o residui di oli minerali, senza il pagamento della prescritta tassa di licenza e fuori della vigilanza dell'Amministrazione finanziaria.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-227