Regolamento di servizioCapo II

Art. 148

In vigore dal 10 apr 2001
Ove, per qualsiasi motivo, non possa effettuarsi l'imbarco già permesso dalla dogana di merci nazionali per le quali già sia stato pagato il dazio di esportazione, i militari del Corpo debbono tenere sotto vigilanza continua tali merci, fin quando la dogana non abbia provveduto pel compimento dell'operazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-148

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Art. 148 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo