Regolamento di servizio›Capo II
Art. 147
In vigore dal 10 apr 2001
Nel caso di imbarco di merci con «bolletta di lasciapassare per merci estere» o con «bolletta di esportazione per merci ammesse all'abbuono delle imposte di fabbricazione o alla restituzione dei diritti» o con «bolletta di riesportazione», spetta ai militari del Corpo di scortarle fino a bordo, a meno che, per disposizioni permanenti o date di volta in volta dal capo della dogana, non sia stabilito che si prescinda dalla scorta.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-147