Regolamento di servizio›Capo II
Art. 146
In vigore dal 10 apr 2001
Rispetto all'imbarco delle merci, i militari del Corpo debbono vigilare perché, salva l'eccezione di cui all', le operazioni si compiano nelle ore permesse ed in conformità delle autorizzazioni date dalla dogana e dei documenti doganali relativi alle merci stesse.
Quando a bordo dei bastimenti si compiano contemporaneamente operazioni di imbarco, di sbarco e di trasbordo di merci, i militari debbono assicurarsi che ciascuna di dette operazioni si svolga distintamente dalle altre, ad evitare commistione di merci e possibili irregolarità o tentativi di frodi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-146