Regolamento di servizioCapo II

Art. 145

In vigore dal 10 apr 2001
Salvo che non sia disposto diversamente dal capo della dogana, i militari del Corpo debbono sempre presenziare le operazioni di trasbordo nei luoghi e nel tempo determinati dalla dogana che le autorizza, tanto se le operazioni stesse si fanno direttamente da bordo a bordo o per mezzo di barche d'alleggio, quanto se si fanno con breve sosta delle merci sulle banchine o nei magazzini doganali. Scopo dell'assistenza è quello di stabilire la identità dei colli e delle merci alla rinfusa che si trasbordano, in confronto dei documenti consegnati ai militari col permesso di trasbordo. Il riscontro deve essere fatto all'atto dell'imbarco sul bastimento che riceve le merci, man mano che queste vengano trasbordate dall'altro bastimento o dalle barche di alleggio oppure sulle banchine, al momento dell'imbarco, se le merci furono sbarcate in attesa di trasbordo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-145

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Art. 145 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo