Art. 152
Regolamento di servizio

Art. 152

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In vigore dal 10 apr 2001
Quando lo sbarco, l'imbarco od il trasbordo delle merci avvengano soltanto per una parte delle merci indicate nei rispettivi documenti doganali, i militari del Corpo attestano su questi documenti la parziale operazione, consegnandoli poi alla dogana. Se, per l'immediata partenza del bastimento, non potessero trattenersi i documenti relativi all'imbarco od al trasbordo, i militari appongono l'attestazione, e ne informano la dogana per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-152