Regolamento di servizio›Capo II
Art. 142
173 / 394In vigore dal 10 apr 2001
Previa vidimazione della dogana, vale come lasciapassare per manifesto, per tutta la sua durata, la licenza dell'autorità marittima rilasciata ai conduttori di barche o rimorchiatori di portata non maggiore di 20 tonnellate, che non trasportano merci o trasportano soltanto merci nazionali per cabotaggio non soggette a vincolo della bolletta di cauzione.
Ad ogni approdo, i militari del Corpo si fanno esibire tale licenza, ne controllano gli estremi, si accertano che il carico corrisponda alle condizioni richieste per l'uso dell'agevolezza e che il titolare non sia persona che abbia commesso contrabbandi o sia imputato di contrabbando.
Nel caso che la licenza sia scaduta o che venga rilevata qualche irregolarità, i militari trattengono la licenza, facendone immediata denunzia alla dogana.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-142