Regolamento di servizioTitolo IICapo I

Art. 25

In vigore dal 10 apr 2001
Nel formulare gli ordini permanenti di servizio, il comandante di circolo deve mirare ad assicurare che la vigilanza di linea sia sempre continua e collegata, e che la sorveglianza ed i riscontri demandati alle brigate siano esercitate con la maggior frequenza ed efficacia. Particolare cura deve porsi nel tenere sorvegliati i punti di confine fra i vari reparti, ed a tale uopo gli ordini permanenti di servizio per le brigate situate nei punti estremi della circoscrizione dei circoli, come le linee di crociera delle unità del naviglio nelle acque di più circoli, debbono concordarsi fra i comandanti dei circoli limitrofi. Negli ordini dei nuclei la distribuzione della forza per la tutela dei vari tributi deve essere proporzionata all'importanza dei tributi stessi nella circoscrizione. Pei nuclei e per le volanti dislocati in uno stesso Comune, i compiti rispettivi devono essere distintamente specificati.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-25

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Art. 25 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo