Regolamento di servizioTitolo IICapo I

Art. 27

In vigore dal 10 apr 2001
I comandanti di reparto, che hanno la responsabilità di fare eseguire il servizio, debbono curare l'esatta osservanza degli ordini permanenti; ma, nei casi imprevisti ed urgenti, possono temporaneamente modificare le relative disposizioni, informandone subito il superiore immediato. Parimenti, quando, per deficienza di personale o per altre cause transitorie, gli ordini permanenti non possano avere esecuzione integrale, i comandanti di reparto debbono provvedere perché siano ugualmente raggiunti gli scopi della vigilanza, modificando la distribuzione degli incarichi e la ripartizione dei mezzi. Anche di tali modificazioni temporanee sarà data notizia al superiore immediato.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-27

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Art. 27 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo