Regolamento di servizio›Titolo II›Capo I
Art. 27
In vigore dal 10 apr 2001
I comandanti di reparto, che hanno la responsabilità di fare eseguire il servizio, debbono curare l'esatta osservanza degli ordini permanenti; ma, nei casi imprevisti ed urgenti, possono temporaneamente modificare le relative disposizioni, informandone subito il superiore immediato.
Parimenti, quando, per deficienza di personale o per altre cause transitorie, gli ordini permanenti non possano avere esecuzione integrale, i comandanti di reparto debbono provvedere perché siano ugualmente raggiunti gli scopi della vigilanza, modificando la distribuzione degli incarichi e la ripartizione dei mezzi.
Anche di tali modificazioni temporanee sarà data notizia al superiore immediato.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-27