Regolamento di servizio›Titolo II›Capo I
Art. 30
In vigore dal 10 apr 2001
Il comandante di brigata, di nucleo o di squadriglia, che riceve un ordine di servizio o al servizio debba provvedere secondo l'ordine permanente, ne affida l'esecuzione, come occorra, ad uno o più militari od unità.
Quando l'esecuzione dei servizi venga affidata a più militari, quello superiore in grado o più anziano ne ha il comando e deve curare che i servizi vengano eseguiti nel posto e nel tempo prescritti, e che le consegne o gli ordini dati a ciascun componente del drappello vengano esattamente ed integralmente eseguiti.
La consegna di servizio non può per alcun motivo essere variata, tranne che nell'esecuzione di esso sorga la necessità di impedire o reprimere reati flagranti o, per le unità del naviglio, anche di procedere a salvataggi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-30