Regolamento di servizioTitolo IICapo I

Art. 35

In vigore dal 10 apr 2001
Per ogni unità del naviglio è prescritta la tenuta di registri pel servizio di coperta (giornale di chiesuola, per le unità di crociera e costiere; quaderno di chiesuola, per le unità portuarie, lagunari e lacuali) e pel servizio di macchina (giornale di macchina), nei quali vengono giornalmente annotati i servizi compiuti dall'unità ed i relativi consumi. Alla fine di ogni mese, tali registri sono inviati, col visto del comandante della squadriglia, al comando della stazione naviglio, che, a sua volta, li trasmette, dopo averne fatto l'uso opportuno e con le proprie osservazioni, quelli pel servizio di coperta al comando della legione e quelli pel servizio di macchina all'ufficio tecnico navale della zona.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-35

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Art. 35 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo