Regolamento di servizio›Titolo II›Capo I
Art. 35
In vigore dal 10 apr 2001
Per ogni unità del naviglio è prescritta la tenuta di registri pel servizio di coperta (giornale di chiesuola, per le unità di crociera e costiere; quaderno di chiesuola, per le unità portuarie, lagunari e lacuali) e pel servizio di macchina (giornale di macchina), nei quali vengono giornalmente annotati i servizi compiuti dall'unità ed i relativi consumi.
Alla fine di ogni mese, tali registri sono inviati, col visto del comandante della squadriglia, al comando della stazione naviglio, che, a sua volta, li trasmette, dopo averne fatto l'uso opportuno e con le proprie osservazioni, quelli pel servizio di coperta al comando della legione e quelli pel servizio di macchina all'ufficio tecnico navale della zona.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-35