Regolamento di servizio›Titolo II›Capo I
Art. 36
In vigore dal 10 apr 2001
I militari che rientrano da qualsiasi servizio devono presentarsi al comandante del reparto od a chi ne fa le veci, per rendergli esatto conto del servizio eseguito, e perché egli possa informarsi minutamente di ogni emergenza, di ogni notizia e di tutto ciò che i militari avranno operato.
Notte tempo, però, ove non abbiano novità importanti ed urgenti da comunicare, si asterranno dal presentarsi al comandante anzidetto e faranno ciò al mattino successivo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-36