Regolamento di servizio›Capo II
Art. 40
In vigore dal 10 apr 2001
La sentinella e il piantone non possono assolutamente dipartirsi dalla consegna ricevuta; nè possono lasciare il posto se non siano stati regolarmente sostituiti, salvo che in rapporto allo scopo e alla durata del servizio non siano stati dati loro ordini diversi.
Essi debbono risolutamente impedire qualunque fatto che non corrisponda ai termini della consegna, o che altrimenti reputino nocivo agli interessi della finanza od all'ordine pubblico.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-40