Regolamento di servizioCapo II

Art. 45

In vigore dal 10 apr 2001
In terreno di difficile percorribilità, con passaggi obbligati, il servizio di perlustrazione potrà dagli stessi drappelli essere alternato con appostamenti saltuari nei luoghi dai quali si possano sorvegliare i passi più importanti. Ove sia richiesto dalle necessità della vigilanza e dalle condizioni in cui questa venga a svolgersi, potrà il servizio anche per tutta la sua durata essere eseguito mediante appostamento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-45

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Art. 45 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo