Regolamento di servizioCapo II

Art. 42

In vigore dal 10 apr 2001
Il servizio di vedetta si esegue di giorno, in punti da cui possa esercitarsi una estesa vigilanza. Vi si impiegano guardie isolate od accoppiate, secondo che la distanza dalla caserma ed altre contingenze possono consigliare. Le guardie in servizio di vedetta sono armate di sciabola-baionetta e di moschetto; in aggiunta o in sostituzione del moschetto può portarsi la pistola, se per le circostanze del servizio se ne ravvisi la necessità. Si applicano alle vedette le disposizioni dell' e del primo comma dell'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-42

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Art. 42 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo