Regolamento di servizio›Capo II
Art. 44
In vigore dal 10 apr 2001
Nel servizio di perlustrazione i militari sono armati di moschetto e della sciabola-baionetta inguainata. Laddove sia consigliato da circostanze speciali, possono essere armati anche di rivoltella.
I militari comandati di giorno in servizio di perlustrazione isolata lungo le banchine dei porti e nei luoghi ordinariamente assegnati per le operazioni doganali, possono essere armati della sola sciabola-baionetta inguainata. Però, se in prossimità dei posti di servizio sonvi corpi di guardia, essi escono dalla caserma armati del moschetto per deporlo nel corpo di guardia.
I militari del ramo mare, che prestano servizio nelle imbarcazioni, portano seco il moschetto, ma sono dispensati dall'obbligo di tenersi armati della sciabola-baionetta.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-44