Regolamento di servizio›Capo II
Art. 47
In vigore dal 10 apr 2001
Le visite e riscontri vengono eseguiti secondo è stabilito, per ciascuna materia o servizio, dai regolamenti relativi o da apposite istruzioni oppure da ordini impartiti di volta in volta dai comandi dei reparti incaricati della vigilanza.
Presso ciascuno di detti reparti devesi tenere in corrente un registro, in cui, distinti per specie, siano indicati i locali da visitarsi e da sorvegliarsi per le disposizioni sulle dogane, sui monopoli e sulle imposte di produzione, nonché la data e le risultanze degli accertamenti eseguiti. Parimenti deve essere tenuto altro registro, in cui, per le varie tasse sugli affari, siano segnati gli esercizi visitati, con la data e il risultato.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-47