Regolamento di servizioCapo II

Art. 51

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo non debbono ingerirsi nel pagamento delle spese occorrenti pel trasporto dei reperti, dovendo provvedervi gli uffici che li ricevono in consegna. Nel caso che i reperti non possano essere consegnati subito ai suddetti uffici, i militari possono anticipare le spese di trasporto, ritirandone regolare ricevuta, firmata dal trasportatore e, quando possibile da due testimoni. Se il trasportatore non sappia o si rifiuti di firmare, i militari faranno constare della spesa con propria dichiarazione scritta.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-51

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Art. 51 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo