Regolamento di servizio›Capo II
Art. 51
150 / 394In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo non debbono ingerirsi nel pagamento delle spese occorrenti pel trasporto dei reperti, dovendo provvedervi gli uffici che li ricevono in consegna.
Nel caso che i reperti non possano essere consegnati subito ai suddetti uffici, i militari possono anticipare le spese di trasporto, ritirandone regolare ricevuta, firmata dal trasportatore e, quando possibile da due testimoni. Se il trasportatore non sappia o si rifiuti di firmare, i militari faranno constare della spesa con propria dichiarazione scritta.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-51