Regolamento di servizio›Capo II
Art. 48
In vigore dal 10 apr 2001
Il servizio di visita e riscontro si esegue, a seconda del bisogno, da militari isolati o da drappelli di almeno due militari, uno dei quali, di regola, sottufficiale od appuntato.
I componenti del drappello sono armati di rivoltella e di sciabola, a meno che debbano percorrere lunghi tratti di strada fuori dell'abitato, nel qual caso portano seco anche il moschetto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-48