Regolamento di servizio›Capo II
Art. 43
In vigore dal 10 apr 2001
Il servizio di perlustrazione si esegue percorrendo un tratto della linea e le varie zone da vigilare, quando non sia necessario o non sia possibile eseguirvi il servizio di sentinella o di vedetta.
Può essere eseguito per mare a mezzo di imbarcazioni, oppure per terra da uomini isolati o riuniti in drappelli.
Si esegue da uomini isolati, di giorno e sui tratti di linea piani e di limitata estensione nei quali sia facile il collegamento; si esegue mediante drappelli negli altri casi.
Nelle zone di frontiera, con la neve, il servizio è eseguito, possibilmente, da drappelli di militari sciatori.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-43