Regolamento di servizioCapo II

Art. 39

In vigore dal 10 apr 2001
Il servizio di sentinella si esegue da guardie isolate, poste in località fisse, per farvi osservare una consegna determinata. Le sentinelle dovono dipendere da un graduato di sorveglianza o capo posto ed essere collegate con questo o altri militari vicini, a vista o colla voce o in qualunque altra maniera che assicuri la comunicazione tra loro, per ricevere all'occorrenza prontamente man forte. In mancanza di tale collegamento e specie di notte e in località isolate, le sentinelle devono essere accoppiate. Le sentinelle sono armate di moschetto con sciabola-baionetta inastata. A seconda delle circostanze del servizio, può prescriversi nella consegna di tenere la sciabola-baionetta inguainata. Alle porte delle dogane o di altri uffici esecutivi di finanza, in alcuni varchi doganali, nelle caserme e simili, il servizio di vigilanza può farsi eseguire anche da guardie armate soltanto di sciabola-baionetta e pistola o della sola sciabola-baionetta, ed in tal caso prende il nome di servizio di piantone.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-39

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